Illegittimità licenziamento e riammissione dopo comporto:
Il licenziamento, intimato in presenza di una precedente chiara volontà del datore di lavoro di voler continuare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore e, per giunta, a distanza di circa due mesi dalla riammissione in servizio dopo il comporto, è illegittimo perché l’autorizzazione alla ripresa dell’attività lavorativa si configura come una implicita manifestazione della volontà datoriale di proseguire il rapporto.
È quanto deciso dalla Sentenza n. 20722 del 2015 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione (Presidente: F. Roselli; Relatore: P. Venuti).
Ed è anche il tema di un articolo pubblicato oggi (15.10.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: G. Falasca; Titolo: “No al recesso se il dipendente è riammesso dopo il comporto”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il datore di lavoro che riammette in servizio un dipendente che ha superato il periodo di comporto non può più licenziare il lavoratore facendo leva su tale circostanza: l’autorizzazione alla ripresa dell’attività lavorativa si configura, infatti, come una manifestazione implicita della volontà di proseguire il rapporto.
La Cassazione, con la sentenza n. 20722/15 pubblicata ieri, prende posizione su un tema molto rilevante a livello aziendale.
La vicenda riguarda un lavoratore che dopo aver superato il periodo massimo di tutela del posto di lavoro, era stato ripreso in servizio per circa 20 giorni, e poi era stato collocato in ferie. Dopo essersi nuovamente assentato per malattia per alcune settimane, era stato di nuovo collocato in ferie e successivamente licenziato.
Il lavoratore in primo grado veniva reintegrato con sentenza confermata in sede di appello; i giudici di merito ritenevano che l’avvenuta ripresa del servizio con il consenso del datore di lavoro e il lasso di tempo passato tra la fine del comporto e il licenziamento, avevano fatto venire meno il nesso di causalità tra superamento del periodo di tutela e il licenziamento. La società ricorreva per Cassazione negando di aver effettivamente riammesso in servizio il dipendente, in quanto lo stesso, tra nuova malattia e periodi di ferie, aveva prestato la propria attività lavorativa per un periodo molto ridotto. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha respinto tale censura, facendo presente che il lavoratore, dopo la fine della malattia, era stato riammesso in servizio senza che il datore di lavoro si fosse opposto alla ripresa dell’attività.
La condotta del datore di lavoro, secondo i giudici di legittimità, si è tradotta in una manifestazione implicita di volontà di non volersi avvalere del potere di licenziare; gli eventi successivi (la concessione delle ferie e l’ulteriore periodo di malattia) non possono più avere alcun rilievo ai fini della legittimità del licenziamento, in quanto sono fatti che non si pongono in collegamento causale con il superamento del periodo di comporto. La Corte, per rafforzare il ragionamento, fornisce una propria ricostruzione delle reali motivazioni del recesso, che sarebbero da collegare non alla volontà di sanzionare il superamento del periodo di comporto ma, piuttosto, alla decisione di sanzionare la nuova malattia del dipendente.
La Cassazione ha più volte affrontato la questione, con decisioni in parte diverse da quella odierna. In altre pronunce, infatti, pur ribadendo la necessità che i licenziamenti comminati per superamento del comporto siano tempestivi, la Corte ha sostenuto che l’accettazione della ripresa dell’attività lavorativa del dipendente non equivale di per sé a rinuncia al diritto di recedere dal rapporto, e quindi non preclude l’esercizio di tale diritto (cosi ad esempio la sentenza 9032/2000). Anche tali decisioni, tuttavia, hanno messo in luce la necessità della sussistenza di un nesso causale fra la intimazione del licenziamento ed il fatto (superamento del periodo di comporto) addotto a sua giustificazione.