Sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale:
È stata pubblicata la Circolare n 26 del 12 ottobre 2015, avente ad oggetto il D.Lgs. n. 151 del 2015 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sull’art. 22 del D.Lgs. cit. che contiene norme a modifica delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’art. 22 cit. contiene infatti rilevanti modifiche al regime sanzionatorio relativo ad alcune fattispecie di illecito amministrativo.
In particolare, si legge nel comunicato stampa del 13.10.2015 del Ministero del Lavoro, si tratta di illeciti in materia di lavoro nero, di Libro unico del lavoro, di prospetti paga e di assegni per il nucleo familiare.
Con la Circolare n. 26/2015 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni al fine di assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.
Ad esempio, per quanto concerne il lavoro nero, l’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 ha sostituito il comma 3 dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito dalla L.n. 73/2002) nel senso che la modifica apportata non andrà ad incidere sulla condotta integrante la fattispecie illecita (lavoro nero), atteso che il comportamento sanzionato resta “l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico”.
La novità sta nel fatto la nuova disciplina elimina la “previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato “in nero” (c.d. maxisanzione affievolita), con la conseguente equiparazione di tale fattispecie alla condotta tipica”.
La disposizione riformula inoltre il regime sanzionatorio. L’originaria sanzione amministrativa è sostituita da una sanzione graduata “per fasce”, in relazione alla durata del comportamento illecito:
- da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
- da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
- da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Gli importi sanzionatori sono inoltre aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di un valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa e rispetto ad essi non trova evidentemente applicazione la procedura di diffida.
Si rinvia per il resto delle indicazioni operative al testo della Circolare n. 26/2015 pubblicata unitamente al presente articolo.
(Fonte: Ministero del Lavoro)