Lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito:
L’INPS, con la Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, ha informato gli interessati circa la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015.
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse della Circolare n. 170/2015.
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55, comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003.
Di seguito si descrive, in maniera sintetica, l’istituto del lavoro accessorio.
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’articolo in esame conferma che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità’ telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 170/2015 pubblicata unitamente al presente articolo.
(Fonte: INPS)