Eccezioni al riposo settimanale:
La contrattazione collettiva può stabilire eccezioni al riposo settimanale, che resta pur sempre un diritto irrinunciabile come abbiamo già detto nel nostro precedente articolo nel quale si trattava del tema affrontato dalla sentenza n. 15699 del 2015. Inoltre anche il D.Lgs. n. 66 del 2003 all’articolo 9 prevede delle deroghe alle regole generali.
Ci parla di questo argomento l’altro articolo di approfondimento sul tema pubblicato oggi (28.9.2015) dal Sole 24 Ore (titolo: “I contratti collettivi possono stabilire interruzioni diverse”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Pur mantenendo ferma l’irrinunciabilità del riposo settimanale, l’articolo 9 del Dlgs 66/2003 consente varie deroghe alle regole generali. Innanzitutto, il comma 2 prevede eccezioni al principio dell’interruzione ogni sette giorni e, di regola, di domenica. I contratti collettivi possono stabilire diversamente, ma solo se prevedono periodi equivalenti di riposo compensativo o – se la concessione di questi periodi non è possibile per motivi oggettivi – una protezione appropriata.
La deroga è possibile anche in caso di turni (cioè, lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane), qualora il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale.
La stessa disposizione considera lecita la “deviazione” dalla regola nel caso di:
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
trasporti ferroviari, quali le attività a bordo dei treni, quelle discontinue e quelle che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.
Ci sono eccezioni anche alla regola del riposo di domenica (comma 3, articolo 9). Il lavoro domenicale è consentito nelle ipotesi di:
operazioni industriali con uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate;
attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte e per ragioni tecniche, lo svolgimento continuativo;
industrie stagionali che hanno urgenza di lavorazioni per la materia prima o per deterioramento o utilizzazione del prodotto. Sono comprese le industrie che trattano materie di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno;
servizi e attività in cui il lavoro domenicale avvenga per esigenze tecniche o interessi rilevanti della collettività o pubblica utilità;
attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
vendita al minuto e affini (articolo 7 della legge 370/1934), esercizi di vendita al dettaglio, dei Comuni turistici (e altre attività citate dagli articoli 11, 12 e 13 del Dlgs 114/1998) e lavoro nel settore termale (articolo 3 della legge 323/2000).
Altre deroghe (sempre di riposo in giorno diverso dalla domenica) sono previste per i fedeli di Chiese diverse dalla cattolica.
Giurisprudenza e interpretazioni ministeriali hanno, infine, chiarito i criteri per l’utilizzo delle deroghe, ad esempio affermando che si debbano rispettare, in tali casi, limiti di ragionevolezza rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro.