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Cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo:

L’INPS, con il Messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015, ha informato gli interessati circa il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Si legge quanto segue nel Messaggio n. 5901/2015.

1 – PREMESSA

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L’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell’anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.

2 – PENSIONATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO 2014.

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

 – i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

 – i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;

– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

 Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Messaggio n. 5409/2015 pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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