Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà:
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data odierna (15.9.2015) il Decreto Interministeriale che prevede le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà.
Il Decreto Interministeriale del 14.9.2015 tra il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia e delle Finanze prevede che la riduzione contributiva (ex art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L.n. 608/1996) è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà (ex artt. 1 e 2 del D.L.n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 863/1984) per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo (art. 1).
Tale sgravio contributivo verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2).
La riduzione contributiva (ex art. 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L.n. 608/1996), sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro, previa verifica dei presupposti di cui all’art.1, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.
L’impresa produrrà la relativa istanza, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale risultino individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività di cui all’art. 1 e all’eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro.
Tale istanza dovrà essere proposta entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure – per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della Circolare del Ministero del Lavoro che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse – entro e non oltre trenta giorni successivi a tale data.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Decreto Interministeriale pubblicato unitamente al presente articolo.
(Fonte: Ministero del Lavoro)