Advertisement

Riduzione limiti retributivi:

L’INPS, con la Circolare n. 153 del 24 agosto 2015, ha informato gli interessati circa la riduzione dei limiti retributivi di cui agli artt. 23 bis e 23 ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L.n. 214/2011 e gli effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’INPS.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Introduzione alla Circolare n. 153/2015.

L’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia   sociale” ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio  2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Advertisement

Nello stesso articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative precedute da una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia; gli estremi delle disposizioni normative ed interpretative sono riportate in allegato.

Gli articoli 23bis e 23ter del decreto legge n. 201/2011, riproponendo il contenuto dell’art. 3, comma 44, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, hanno stabilito il principio in base al quale il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

Inizialmente questo limite è stato previsto per gli amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e per  i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti. L’art. 13 del decreto legge  n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, interviene per ridurre la misura del limite in argomento, come ricordato nel paragrafo 1.

Ambito soggettivo di applicazione

Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una delle seguenti categorie:

– amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011);

– amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011 e del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166);

– titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo  con società controllate da pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal  2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto n. 66/2011 convertito dalla legge n. 89/2014);

– titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale  in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto stesso, a partire dal 17 aprile  2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);

– componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile  2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);

– titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013);

– titolari  di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);

– componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,  a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 472, della legge n. 147/2013).

L’art. 13 del citato decreto legge n.  66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 5,  che la Banca d’Italia, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi relativi al massimale onnicomprensivo.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 153/2015 pubblicata unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

Advertisement