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Istruzioni INPS sul congedo parentale a ore:

L’INPS, con la Circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha comunicato agli interessati le istruzioni sul congedo parentale a ore, previsto dal D.Lgs. n. 80 del 2015, di attuazione del Jobs Act.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 152/2015.

  1. Modifica all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale

L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

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Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

Si rinvia per il resto al testo integrale della Circolare n. 152/2015 pubblicata unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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