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Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo

È stato pubblicato sulla G.U. n. 189 del 17 agosto 2015 il Decreto 8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro relativo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE (ex art. 3 L.n. 92/2012).

L’art. 3 della L.n. 92/2012 cit., come è noto, è volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione   dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Dunque, attraverso tale decreto, viene istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale di riferimento per i lavoratori del settore marittimo denominato: “Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo – Solimare”.

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Tale Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, con più di 15 dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle seguenti cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria:

a) eventi transitori e non imputabili all’impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato;

b) ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;

c) crisi aziendali;

d) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Il Fondo provvederà all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che rimane nella disponibilità del Fondo, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Tale prestazione potrà essere erogata per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore a un anno.

La contribuzione correlata per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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