Protezione civile e tutela dei lavoratori
La Protezione civile interviene, come è noto, nei casi di terremoti, inondazioni, calamità naturali, ecc., sia con proprio personale che con la cooperazione di imprese private, ed è in questi casi che occorre salvaguardare la tutela dei lavoratori.
Questo l’argomento dell’articolo pubblicato oggi (17.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: G. Taddia; Titolo: “Protezione civile, privati più esposti”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Terremoti, inondazioni, calamità naturali. Sono le tipiche situazioni nelle quali opera la Protezione civile, non solo con proprio personale, ma spesso anche in cooperazione con imprese private. E sono gli unici interventi in emergenza che il legislatore ha regolamentato in modo puntuale anche dal punto di vista della gestione della sicurezza dei lavoratori coinvolti, con conseguenze importanti anche per le imprese private che operano in questi casi sotto il coordinamento della Protezione civile. Se infatti per quest’ultima valgono una serie di esoneri in materia di sicurezza, per i committenti privati coinvolti nelle emergenze non sono previste deroghe agli obblighi di tutela verso i lavoratori.
La normativa di riferimento è il Dpcm 231 del 28 novembre 2011, che ha dato attuazione all’articolo 3 comma 2 del Dlgs 81/2008, dettando la disciplina per la sicurezza in molti settori particolari del lavoro caratterizzati da specifiche esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative quali, appunto, la Protezione Civile. Qui sono “ordinari” interventi in situazioni di rischio non valutabili in anticipo.
La norma si applica solo alla gestione della sicurezza del personale del dipartimento della Protezione Civile (se impegnato in attività di protezione civile), ma contiene una specifica previsione in caso di interazione con altre imprese private. Si prevede infatti che le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel Testo unico sicurezza sono comunque da applicare ai lavoratori privati, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in particolare quando il personale opera in situazione di emergenza.
Il committente privato, quando opera sotto le direttive della Protezione civile, deve quindi prestare la massima attenzione al tema della sicurezza dei propri lavoratori: il personale della Protezione civile, infatti, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato ed è esonerato dagli adempimenti previsti dal Testo unico sicurezza, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.
Si tratta di una disposizione importantissima, poiché deroga in modo esplicito a quanto previsto in via generale nei casi in cui un soggetto investito di compiti di coordinamento viene automaticamente ad assumere una posizione di garanzia (seppur limitata) verso gli altri soggetti coordinati. Norma speciale, lo si ribadisce, che si applica solo nei casi di interventi di protezione civile come definiti dal decreto stesso.
Per la Protezione civile le deroghe più significative alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro riguardano la valutazione dei rischi. In questi casi, ovviamente non è possibile ricorrere a una valutazione di carattere generale vista l’eccezionalità della situazione e l’imprevedibilità delle condizioni. Quindi viene effettuata una valutazione prognostica elaborata in base a situazioni ipotizzabili o a situazioni sulle quali si è maturata una esperienza pratica in quanto già accadute.