Esempi sugli interventi in emergenza:
Ecco alcuni esempi sugli interventi in emergenza  che possono presentarsi dove, in ogni caso, deve essere salvaguardata la sicurezza dei lavoratori.
Lo schema, pubblicato oggi (17.8.2015) sul Sole 24 Ore (a cura di G. Taddia) è il seguente:
EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
Rientrano nella categoria degli interventi di protezione civile:
quelli connessi a eventi naturali avversi o causati dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati con interventi attuabili da enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
eventi che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
CONTRATTI D’APPALTO
Si tratta di tutti quegli eventi regolati dall’articolo 26 del Testo unico sulla sicurezza (che disciplina i contratti di appalto, di opera o di somministrazione).
Sono interventi che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del Dlgs 81/08, cioè quelli che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell’allegato X del Testo Unico sicurezza)
Vi rientrano, ad esempio, le operazioni di pronto intervento ambientale per contenere sversamenti di materiali pericolosi in caso di sinistri stradali, percolati conseguenti allo spegnimento di incendi e situazioni simili.
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Si tratta degli eventi regolati dal Titolo IV del Dlgs 81/2008. Rientrano in questa categoria gli interventi che comportano la necessità di impiantare veri e propri cantieri temporanei
Si tratta, ad esempio delle grandi bonifiche ambientali, nelle quali è necessario anche asportare strati rilevanti di terreni, degli interventi conseguenti a crolli di edifici, viadotti, frane di strade, argini o smottamenti di terreni di rilevanti proporzioni
In questi casi il committente deve nominare i coordinatori per la sicurezza se è previsto l’intervento anche non contemporaneo di più imprese.
INTERVENTI DI SALVATAGGIO
L’articolo 100 comma 6 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede espressamente l’esonero dalla predisposizione del piano sicurezza e coordinamento in caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione
È il tipico caso del ripristino della rete elettrica dopo un black out provocato dal crollo delle linee, o dei gravi incidenti industriali