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Esonero triennale versamento contributi:

Al termine di quest’anno cesserà la possibilità di approfittare dell’esonero triennale versamento contributi per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2015 se, nel frattempo, non interverrà una proroga di tale possibilità.

È l’approfondimento dell’articolo pubblicato oggi (14.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Ant.Ca. e G.Mac.; Titolo: “Il diritto al bonus va “acquistato” entro dicembre”) nella rubrica Guida lavoro, che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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La possibilità di fruire dell’esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato finirà con il 2015, a meno che non intervenga una proroga. Per usufruirne, le ultime assunzioni dovranno decorrere il 31 dicembre 2015 e, in tal caso, la facilitazione si protrarrà sino al 30 dicembre 2018. Questa assunzione agevolata consente di risparmiare fino a 8.060 euro all’anno di contributi; se si supera tale massimale, la parte eccedente deve essere pagata.

Gli unici reali impedimenti sono costituiti dalla presenza di un contratto a tempo indeterminato nell’ultimo trimestre del 2014 con lo stesso datore di lavoro, o con una società del gruppo, oppure dalla sussistenza di un contratto indeterminato (con qualsiasi datore di lavoro) nei sei mesi precedenti la data della nuova assunzione. Ostacolo spesso superato dalle aziende attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato, con la ricostituzione del requisito dei sei mesi.

Si è giunti in via interpretativa a riconoscere l’agevolazione anche alla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato. Questo sforzo, tuttavia, rischiava di essere vanificato dall’imbuto costituito dai princìpi previsti dall’articolo 4 della legge 92/2012. Uno su tutti si sarebbe frapposto al raggiungimento dell’obiettivo: quello che impedisce il riconoscimento di benefici contributivi a chi non effettua l’assunzione agevolata spontaneamente, ma vi ricorre perchè obbligato da norme e/o disposizioni contrattuali. Per la prima volta, dopo l’entrata in vigore della legge Fornero, uno dei principi contenuti nel citato articolo 4 è stato derogato. Così facendo, si è aperta la via al riconoscimento dell’esonero a favore dei datori di lavoro che assumono o stabilizzano anche in presenza di un vincolo preesistente. Sono state invece mantenute altre regole: lo sgravio non è concesso in caso di conferma in servizio degli apprendisti e a coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi e che non rispettano i contratti e le norme in materia di lavoro. Le regole diffuse dall’Inps (circolare 17/2015 e messaggio 1144/2015), sono andate in leggera controtendenza, introducendo alcune novità non previste dalla normativa di riferimento, che gravano sia sulla fruizione, sia sulla gestione dello sgravio. Il primo di questi elementi è costituito dall’obbligo di suddividere per 12 il massimale annuo di esonero pari a 8.060 euro. Di fatto, in alcuni casi, questo meccanismo può determinare la necessità di un versamento dei contributi mensili anche quando, su base annuale, non viene raggiunto il tetto massimo di esonero. Per i part-time, l’Istituto ha previsto il riproporzionamento del massimale mensile, scelta che risulta opinabile. L’Inps non è più intervenuto sulla disciplina dell’esonero, lasciando irrisolte alcune problematiche. Non ha ricordato che l’agevolazione non può riguardare il contributo dello 0,30% (ex lege 845/78) integrativo Aspi/Nasp e devolvibile ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Non è mai stato chiarito che il beneficio contributivo va calcolato al netto delle misure compensative previste per lo smobilizzo del Tfr (Fondo di tesoreria e/o previdenza complementare). Meritano inoltre una conferma l’applicabilità dell’esonero al contributo dello 0,50% (ex lege 297/82) e la conseguente esclusione della rivalsa a carico dei lavoratori. L’Inps dovrà anche esprimersi in merito alla possibilità di far slittare il recupero delle quote di esonero spettante, nell’ipotesi di lavoratori privi di retribuzione imponibile nel mese. Per i lavoratori in aspettativa senza retribuzione, l’esonero non compete e gli 8.060 euro annui vanno riparametrati. È ancora poco chiaro se l’azienda che riassume lo stesso lavoratore dopo sei mesi (il precedente contratto era agevolato) possa rifruire dell’esenzione.

VINCOLI: Il periodo senza contratto

L’esonero triennale dai contributi per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre prossimo non può essere concesso se il lavoratore ha avuto un contratto indeterminato (non importa con quale datore) nei sei mesi precedenti la data della nuova assunzione. Se nel precedente contratto il datore è lo stesso che ora lo assume a tempo indeterminato, il lavoratore non deve aver prestato la sua attività nell’ultimo trimestre 2014

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