Finanziamenti eseguibili dietro cessione quinto pensione
L’INPS, con il Messaggio n. 5301 del 12 agosto 2015, ha informato gli interessati circa i finanziamenti eseguibili dietro cessione del quinto della pensione e l’avvio della funzione finalizzata ai recuperi dei crediti oltre la scadenza naturale dei piani di ammortamento, di quota parzialmente o totalmente insolute.
Al riguardo si legge quanto segue nelle “Premesse” del Messaggio n. 5302/2015.
Si premette che nel corso dell’ammortamento dei finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto della pensione, la trattenuta mensile contrattualmente pattuita a favore degli intermediari finanziari cessionari può essere ridotta o azzerata, in ragione della capienza della provvista che può subire variazioni a diverso titolo.
Per quanto sopra, a seguito di numerose proposte avanzate da società finanziarie finalizzate ad individuare una soluzione condivisa della problematica, il Coordinamento Generale Legale dell’Istituto, chiamato ad esprimere il proprio avviso, con nota n. 28331 del 12 novembre 2013 ha, in sintesi, chiarito che l’accodamento delle suddette rate, oltre la scadenza naturale del contratto originario, risulta fattibile se espressamente pattuito tra le parti contraenti in sede di sottoscrizione del contratto e nell’ambito della propria autonomia negoziale, ferma restando la contestuale necessità del consenso della compagnia assicuratrice coinvolta alla copertura del rischio di premorienza del pensionato per l’ulteriore periodo di recupero fino al saldo del debito residuo.
Sulla base del parere sopra citato, valutata inoltre la tutela degli interessi dei pensionati – che di frequente vengono esposti ad azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale delle somme non corrisposte – come già preannunciato con nota n. 39507 del 4 giugno 2015 della Direzione Centrale Pensioni, è stato dato avvio alla realizzazione di una nuova funzione procedurale, mediante implementazione della piattaforma informatica dedicata “CQP”, preordinata al recupero, senza soluzione di continuità dei piani di ammortamento, dei residui crediti oltre la scadenza naturale dei contratti.
Si rinvia per il resto delle informazioni al contenuto del Messaggio n. 5302/2015 e dei suoi allegati: Allegato 1 e Allegato 2, pubblicati unitamente al presente articolo.
(Fonte: INPS)