Contratto di apprendistato:
Quali sono le modifiche apportate al contratto di apprendistato introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (di attuazione del Jobs Act)?
Di questo ci parla l’inserto Guida del Sole 24 Ore di oggi (12.8.2015) in un articolo dedicato proprio a questa forma di contratto (Firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Un percorso scuola-lavoro per arrivare dalla qualifica alla laurea e al dottorato”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Quanto il recente Jobs act ha cambiato l’apprendistato? Abrogato il Testo unico sull’apprendistato (Dlgs 167/2011), il decreto legislativo di riordino delle forme contrattuali (Dlgs 81/2015) conferma la sua distinzione in tre tipi, ma definisce meglio la costruzione del sistema duale di istruzione e formazione in apprendistato. Amplia i titoli di studio conseguibili e disciplina le procedure di attivazione dei contratti, introducendo un protocollo tra l’impresa e l’istituzione formativa dello studente.
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante, invece, resta sostanzialmente invariata, a parte l’estensione del suo utilizzo per assumere lavoratori di ogni età beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Le novità più rilevanti riguardano il sistema duale costituito dal rinominato apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e di ricerca. Con queste modifiche, a partire dai 15 anni, i giovani potranno conseguire tutti i titoli d’istruzione e formazione professionale delle scuole e degli enti accreditati dalle regioni (Iefp), anche del livello terziario, in apprendistato secondo standard formativi fissati a livello nazionale.
Le modifiche normative hanno riguardato anche la riduzione del costo a carico del datore di lavoro, prevedendo una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per la formazione svolta all’interno dell’impresa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Inoltre, è stato posto un limite massimo di durata alla formazione esterna: è il 60% dell’orario ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica superiore e per gli studenti del secondo anno dei percorsi di Iefp, ridotta al 50% per gli studenti del terzo e quarto anno.
Inoltre, sempre per queste due tipologie di apprendistato, vi è l’esclusione dall’obbligo della prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti, ai fini dell’assunzione di nuovi apprendisti. Mentre per l’apprendistato professionalizzante, nel caso di datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, resta l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti l’attivazione del nuovo contratto di apprendistato, salvo diversa percentuale fissata dai contratti collettivi.
Infine, si prevede una disciplina transitoria che consente la prosecuzione dei percorsi attivati, anche quelli in via sperimentale (articolo 8-bis, comma 2, Dl 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013) e la sottoscrizione di nuovi contratti di apprendistato ai sensi della previgente normativa, in attesa che vengano rese operative tutte le disposizioni contenute nel Dlgs 81/2015.