Apprendistato: qualifica e diploma professionale.
Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (di attuazione del Jobs Act) al contratto di Apprendistato riguardano altresì la qualifica e il diploma professionale, ma anche il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore e quella dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Vediamo cosa dice al riguardo l’articolo pubblicato oggi (12.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Gi.Bo.; Firma: “Contratto possibile compiuti i 15 anni”) nella rubrica Guida Lavoro, che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
La nuova disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quella dell’apprendistato di alta formazione e ricerca mira a un sistema duale, di modello tedesco, integrando istruzione, formazione e lavoro. Con le modifiche introdotte dal Capo V del Dlgs 81/2015, tutti i percorsi di istruzione e formazione si potranno svolgere nelle istituzioni scolastiche e formative o in apprendistato: in azienda, col relativo contratto di lavoro e la stessa possibilità di conseguire tutti i titoli di ogni percorso di studio del secondo ciclo e della formazione terziaria, validi su tutto il territorio, comprese le qualifiche regionali e i diplomi di Iefp, Ifts e Its, dei Repertori nazionali approvati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Col primo tipo di apprendistato, sarà possibile conseguire tutti i titoli della secondaria a partire dai 15 anni di età, a prescindere dall’anno di frequenza, per i giovani iscritti nei percorsi dell’Iefp regionale. Mentre, per i giovani iscritti in istituti professionali statali, istituti tecnici e licei, questo contratto di apprendistato si può stipulare a partire dal secondo anno. La durata massima è di tre anni per acquisire la qualifica e quattro per il diploma professionale o quello di istruzione, con possibilità di proroga di massimo un anno se l’apprendista non ha conseguito i previsti titoli, incluso il diploma di maturità professionale dopo un corso annuale integrativo.
Dopo il conseguimento del diploma professionale di Iefp, questa tipologia di apprendistato potrà essere prorogata di un anno, per consentire di conseguire l’Ifts e i relativi sbocchi (si veda la scheda sotto). Con la modifica all’apprendistato di alta formazione e ricerca, possono conseguire i diplomi superiori degli Its e tutti i titoli universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i giovani con diploma d’istruzione secondaria superiore conseguito sia a scuola sia in apprendistato. Con questa stessa tipologia di apprendistato, potrà conseguire il diploma superiore Its sia chi ha il diploma professionale Iefp integrato da un certificato Ifts, negli ordinari percorsi scolastici sia chi lo ha conseguito in apprendistato.
La durata dei percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa alle regole regionali da definire con le associazioni territoriali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, ferma restando la durata minima di sei mesi fissata dal Dlgs 81/2015 (articolo 42, comma 2),tranne che per le attività stagionali.
Infine, per queste due tipologie di apprendistato duale c’è esonero dall’obbligo retributivo per la formazione esterna all’azienda e la retribuzione del 10% di quella che sarebbe dovuta per la formazione all’interno dell’impresa.
Per la completa costruzione del sistema duale italiano, occorre ora attendere il decreto interministeriale sugli standard formativi dell’apprendistato e l’allegato schema di protocollo tra tra datore e istituzione formativa. Lo stesso decreto disciplinerà importanti aspetti quali la tipologia di soggetti coinvolti nell’attivazione del contratto di apprendistato, declinando il concetto di istituzione formativa, il monte ore massimo del percorso scolastico che può essere svolto in azienda e le caratteristiche che dovranno avere i datori di lavoro che assumeranno con queste tipologie di apprendistato.
Le modalità formative richieste dal sistema duale saranno progettate congiuntamente dall’istituzione formativa e dal datore in sede di sottoscrizione del protocollo d’intesa allegato al decreto interministeriale ed attuate sulla base del Piano formativo individuale, con periodi di apprendimento svolti presso l’istituzione formativa (formazione esterna) e periodi di apprendimento sul posto di lavoro (formazione interna).
Infine, dovranno essere adeguate le regolamentazioni regionali. In loro assenza, per l’apprendistato per la qualifica, e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, potrà provvedere il ministero del Lavoro con propri decreti. Invece, per i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, in caso di inadempimento delle Regioni i singoli datori di lavoro o le loro associazioni potranno stipulare apposite convenzioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca per l’attivazione dei contratti di apprendistato.
In attesa che il quadro regolatorio sia completo, le imprese potranno continuare a stipulare contratti di apprendistato secondo le vecchie regole.