Concordato preventivo omologato e rilascio DURC:
L’INPS, con il Messaggio n. 5223 del 06 agosto 2015, ha fornito chiarimenti circa l’eventuale concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione chirografo dei crediti privilegiati INAIL e INPS e le modalità di rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 5223/2015.
- A) Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti.
Il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”, ha stabilito che in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge” (art. 5, co. 1).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già con nota del 21 aprile 2015, nel riconsiderare quanto in precedenza disposto con l’interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, aveva ritenuto di specificare che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integra la fattispecie di cui all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (tale norma stabiliva che la regolarità contributiva venisse attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative).
Al riguardo il predetto Dicastero aveva precisato che la condizione per il rilascio del DURC regolare fosse correlata alla circostanza che il piano prevedesse l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge (cfr. messaggio Inps n. 002835 del 24 aprile 2015).
Ciò in quanto già con il deposito ex art. 161 L.F. è possibile effettuare una valutazione del piano concordatario circa i termini e le modalità di soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione alla predetta procedura.
Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine al decreto citato in premessa, con riguardo all’accertamento della regolarità nelle ipotesi di procedura di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F., ha avuto modo di ulteriormente precisare che ove il piano concordatario preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge dell’Inps, dell’Inail nonché di quelli di pertinenza delle Casse edili ovvero la retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti dovranno attestare l’irregolarità in quanto, in tale ipotesi, non ricorre la condizione dell’integrale soddisfazione prevista dall’art. 5, co. 1, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015.
Con la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’Istituto ha chiarito inoltre che, intervenuta l’omologa del concordato nel rispetto della predetta condizione dell’integrale soddisfazione dei crediti Inps, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti dal piano, il sistema di verifica automatizzata fornirà l’esito di irregolarità che sarà reso disponibile con il documento denominato Verifica regolarità contributiva.
Nelle more della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2015, n. 125, e successivamente alla citata nota del 21 aprile 2015, sono stati posti all’attenzione degli Istituti casi nei quali, in presenza di un piano che non prevedeva l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, è intervenuto il decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F.
I profili evidenziati sono stati sottoposti dall’Inps in accordo con l’Inail alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con nota del 21 luglio 2015, sulla base del parere espresso dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti.
In particolare, con la predetta nota, superando i profili di incertezza venutisi a determinare per effetto dell’accostamento della condizione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 alla previsione dell’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e assistenziali privilegiati (cfr. interpello n. 41/2012), il Ministero vigilante, afferma, in via definitiva, l’obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS e INAIL muniti di privilegio.
In tale ambito, nel citato parere è stato evidenziato che, in considerazione della circostanza che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 L.F.), può verificarsi in concreto che il decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F. non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio.
Per queste ragioni è stato specificato che, anche qualora i crediti privilegiati Inps e Inail risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione la previsione di cui all’art. 184 L.F. secondo cui “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161”.
Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si verifica la situazione prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” già contemplata all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.
Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.
Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l’eventuale proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.
Si rinvia per il resto delle informazioni al Messaggio n. 5223/2015 pubblicato unitamente al presente articolo.
(Fonte: INPS)