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Assunzioni più convenienti con il Jobs Act:

Uno degli obiettivi più importanti che si propone la riforma del lavoro è rendere le assunzioni più convenienti grazie alle norme contenute nei decreti di attuazione del Jobs Act.

Viene comunque ribadito dal D.Lgs. n. 81 del 2015 sulla riforma dei contratti (o Codice dei Contratti) che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (10.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca e Valentina Melis; Titolo: “Sconto sui contributi e tutele crescenti per contratti più stabili” in una “Guida pratica” dedicata proprio alle nuove assunzioni e che vi proponiamo.

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Ecco l’articolo.

Rendere più conveniente l’assunzione a tempo indeterminato. È uno degli obiettivi cardine della riforma del lavoro avviata dal Governo Renzi nel 2014, che sta per completare il suo percorso, con il via libera definitivo agli ultimi quattro decreti attuativi della legge delega 183/2014, atteso per la fine di agosto.

Negli ultimi anni, infatti, quasi il 70% delle nuove assunzioni è avvenuta con contratti a termine, mentre solo il 17% degli inserimenti avveniva in via “stabile”.

Il Codice dei contratti (Dlgs 81/2015), uno dei decreti attuativi del Jobs act già entrati in vigore, stabilisce ora – ribadendo un concetto che era già nella riforma «Fornero» – che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Il Governo punta dunque a invertire la rotta con due interventi «portanti», uno di tipo economico e uno di tipo normativo. Il primo è un robusto incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015, introdotto dalla legge di stabilità, che consiste in uno sconto triennale dei contributi fino a 8.060 euro all’anno per lavoratore. Il secondo è l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, valido per tutte le assunzioni o stabilizzazioni effettuate dal 7 marzo 2015.

Il nuovo contratto si applica a operai, impiegati e quadri (non ai dirigenti): la differenza fondamentale, rispetto alla tutela “reale” stabilita dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori per le imprese con più di 15 dipendenti (già notevolmente affievolita dalla legge Fornero del 2012), è che in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo dal giudice, nella maggior parte dei casi si applicherà un’indennità economica, crescente in base all’anzianità aziendale del lavoratore.

In pratica, la reintegra nel posto di lavoro si applicherà in via residuale, soltanto per i licenziamenti riconosciuti nulli o discriminatori e per quelli disciplinari intimati per un fatto giudicato insussistente.

Le tutele crescenti si applicano anche nel caso in cui un contratto a termine o di apprendistato sia convertito (dal 7 marzo 2015 in poi) in un rapporto a tempo indeterminato ordinario.

Va sempre nella direzione di promuovere il lavoro “stabile” la regolarizzazione delle collaborazioni e dei rapporti con titolari di partita Iva che potrà essere avviata dal 1° gennaio 2016: il datore che assume a tempo indeterminato questi lavoratori ottiene l’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all’errata qualificazione del rapporto. Deve però impegnarsi a non licenziare questi lavoratori per almeno 12 mesi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e i lavoratori devono accettare una conciliazione su tutte le possibili pretese relative al passato.

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