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Operatività comunicazione telematica offerta di conciliazione

Operatività comunicazione telematica offerta di conciliazione

Il Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 3845 del 22.7.2015, integra le disposizioni contenute nella Nota protocollo n. 2788 del 27.5.2015, circa la questione dell’operatività della comunicazione telematica relativa all’offerta di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi (di cui al Decreto Legislativo n. 23 del 2015 di attuazione del Jobs Act). Tale offerta di conciliazione consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

Il Ministero, quindi, con la nota n. 3845/2015, intende integrare la precedente nota (n. 2788/2015) al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi, e nello specifico:

la comunicazione telematica relativa all’offerta di conciliazione è dovuta:

  1. solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  2. anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  3. non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, il Ministero ha precisato che in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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