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Bando assunzioni nella scuola

sentenza Corte UE precari

Bando assunzioni nella scuola:

È stato pubblicato il bando assunzioni nella scuola da parte del Ministero dell’Istruzione relativamente al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art. 399 del Testo Unico, nonché per la copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 della L.n. 107/2015.

I destinatari del piano straordinario di assunzioni, come risulta dal Bando, sono le seguenti categorie di aspiranti:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui ali ‘articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Non possono partecipare al piano straordinario di assunzioni:

– i soggetti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012, per effetto di quanto disposto dall’articolo l, comma 95, primo periodo, della Legge;

– il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato anche se presente nelle graduatorie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo l, comma 96, della Legge ed indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto, per effetto di quanto disposto dall’articolo l, comma 104, primo periodo, della Legge; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che non abbiano sciolto la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 104, secondo periodo, della Legge.

Per quanto concerne la domanda di partecipazione al piano assunzionale, i termini e le modalità di presentazione sono i seguenti:

  1. I soggetti destinatari, sopra indicati, che intendono partecipare … alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni … devono presentare un’unica domanda, esclusivamente attraverso Polis – “Presentazione On- line delle Istanze” – raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it.
  2. A tal fine è pubblicato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 21 luglio 2015. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  3. Le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano straordinario di assunzioni …, ovvero la domanda di assunzione, l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l’accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo gestito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  4. Le domande presentate con modalità diversa da quella indicata al precedente comma 3 non sono prese in considerazione.
  5. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, scelgono con la domanda, ai sensi dell’ art. 1, comma 97 della Legge, per quale delle due categorie essere trattati.
  6. I soggetti che presentano domanda per la partecipazione alle fasi di cui all’articolo 3, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni.
  7. Gli aspiranti esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale.
  8. I candidati possono presentare la domanda, secondo le modalità descritte ai precedenti commi, a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.

Sempre a norma del Bando, le nomine effettuate entro il 15 settembre 2015 comportano l’immediata presa di servizio.

In caso di nomine effettuate successivamente al 15 settembre 2015 l’assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase salvo che l’aspirante nominato in ruolo sia titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avverrà dal I settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al l luglio 2016, ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è subordinata alla effettiva presa di servizio presso la sede assegnata.

Si rinvia, per tutte le informazioni del caso, al testo del bando assunzioni pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: Ministero dell’Istruzione)

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