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Trasferimento dei diritti a pensione:

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 3 luglio 2015, ha risposto ad una istanza di interpello avanzato dall’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP “in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII del Regolamento n. 31 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea concernente la disciplina del trasferimento dei diritti a pensione maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie”.

In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se il suddetto trasferimento debba o meno subire modifiche, in termini di rivalutazioni superiori, nell’ipotesi di funzionari entrati nel servizio delle Comunità europee dopo aver esercitato un’attività autonoma per la quale erano stati iscritti all’EPAP, ai fini della ricongiunzione dei relativi periodi contributivi presso l’Unione.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 14/2015.

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Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, la Direzione generale ha evidenziato che a livello nazionale è la L. n. 45/1990 che disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti. In forza di tale legge, ai liberi professionisti è attribuita la facoltà di ricongiungere i periodi di contributi versati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie verso la gestione cui attualmente risultano iscritti (art. 1, comma 2).

La richiamata normativa all’art. 4, comma 4, stabilisce che: “la gestione competente (Unione) avvenuto il versamento di cui al comma 2 [ai fini dell’accentramento], chiede alla gestione (EPAP) o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri (…)”.

In virtù del comma 4, lett. a) il trasferimento dei diritti a pensione risulta costituito dal montante formato dai “contributi maggiorati dagli interessi annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento”.

Il medesimo comma, alla lett. b), dispone che le “somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente”.

In altri termini, il finanziamento di tale operazione di ricongiungimento contributivo risulta costituito dal trasferimento dalle gestioni di provenienza a quella in cui opera la ricongiunzione dell’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso sopra indicato e secondo le decorrenze stabilite dal medesimo dettato normativo.

Con riferimento alla medesima fattispecie, la normativa comunitaria di cui al Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, modificato dal Regolamento UE n. 723/2004, la quale definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ora UE, nonché il regime applicabile agli altri agenti dell’UE, istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione.

La medesima disposizione sancisce, in particolare, che il funzionario entrato alle dipendenze dell’UE, dopo aver prestato servizio presso un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero dopo aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ex art. 77 dello Statuto, possa far versare all’UE (nella specie da parte dell’EPAP) il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, ovvero i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tali ipotesi, l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina le annualità computate secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, deducendo previamente l’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Alla luce delle osservazioni svolte, la Direzione generale ha sottolineato come lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee abbia carattere vincolante in quanto emanato con Regolamento del Consiglio che per sua natura ha diretta ed immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza necessità di norme interne di recepimento.

Ne consegue che l’EPAP risulta tenuto all’applicazione e al rispetto della suddetta normativa comunitaria. Nello specifico, in ordine alla fattispecie in esame, l’EPAP in luogo del trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4, comma 4, L. n. 45/1990 provvederà a trasferire all’Unione i contributi maggiorati dagli interessi annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino alla data del trasferimento effettivo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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