Advertisement

Modalità di calcolo dei soggetti svantaggiati:

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha fornito risposta al quesito avanzato dall’Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop sulle modalità di calcolo dei soggetti svantaggiati e nello specifico “in ordine alle modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. n. 381/1991, recante la disciplina delle cooperative sociali”.

In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se il suddetto calcolo debba essere effettuato per “teste” ovvero in base alle ore lavorate dai soggetti che svolgono l’attività presso le cooperative in questione.

Al riguardo la Direzione generale, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo ha evidenziato quanto segue, come si legge nell’Interpello n. 17/2015.

Advertisement

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 4, comma 2, L. n. 381/1991, ai sensi del quale “le persone svantaggiate” indicate al comma 1 della medesima norma “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa” nonché, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualità di socio della cooperativa stessa.

La rilevanza dell’accertamento del suddetto requisito, come già chiarito da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 4/2008, risiede nella circostanza che solo laddove si riscontri il raggiungimento di tale percentuale minima la cooperativa sociale di tipo b) potrà fruire di alcuni benefici fiscali e di altre peculiari trattamenti, tra i quali la totale esenzione contributiva prevista dal disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Nel citato interpello sono state fornite indicazioni in merito alla individuazione del parametro temporale di riferimento per il calcolo della percentuale del 30% ed è stato precisato come tale limite debba essere inteso quale “media annuale dei lavoratori in forza”, salvo diversa previsione da parte della legislazione regionale (anche in conformità alle più recenti normative comunitarie e nazionali che si riferiscono al “parametro annuo” per la verifica del requisito di PMI).

Ciò premesso, per quanto attiene alla diversa questione dei criteri di computo per la corretta determinazione della percentuale in argomento, oggetto dell’istanza proposta, va osservato che l’art. 4, comma 2 della L. n. 381/1991, utilizza le locuzioni “persone svantaggiate” e “lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati.

La ratio della legge, del resto, risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.

Per le ragioni sopra indicate, in risposta al quesito avanzato, la Direzione generale ha ritenuto che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

Advertisement