Advertisement

Ricorso contro provvedimento di sospensione attività

È possibile proporre ricorso alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente contro il provvedimento di sospensione dell’attività. Tale ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e la decisione della Direzione arriva dopo 15 giorni.

Ma vediamo al riguardo cosa dice il Sole 24 Ore di oggi (20.7.2015) nell’articolo (firma: S. Rossi; titolo: “Trenta giorni per fare ricorso”) che di seguito riportiamo.

Contro la sospensione dell’attività, si può ricorrere in via amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica, alla direzione interregionale del Lavoro territorialmente competente, che si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica (articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza).

Trascorso questo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia. In sostanza il legislatore ha previsto un’ipotesi di «silenzio incidente», per cui il mancato pronunciamento della direzione interregionale del lavoro comporta la perdita di efficacia dell’atto interdittivo. Tuttavia, il provvedimento di sospensione, nelle more del pronunciamento, non perde efficacia. L’unità produttiva sospesa non potrà pertanto operare.

L’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, modificato dal decreto legislativo 106/2009, prevede infatti una specifica sanzione in caso di inottemperanza all’ordine di sospensione. In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre mesi a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Così, nella prima ipotesi, l’inottemperanza al provvedimento comporterà la non ammissione alla prescrizione obbligatoria poiché è prevista la sola sanzione dell’arresto fino a sei mesi. In questo caso, il personale ispettivo provvederà esclusivamente a informare l’autorità giudiziaria della commissione del reato.

Nel caso di inottemperanza alla sospensione per occupazione di personale «in nero», invece, la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda consentono di ritenere applicabile la prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994, assimilabile all’articolo 301 del Testo unico sulla sicurezza. In sostanza, la prescrizione consisterà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Con l’adempimento alla prescrizione obbligatoria, ossia con l’assunzione dei lavoratori «in nero» e il versamento della somma aggiuntiva, il datore di lavoro potrà ottenere quindi la revoca della sospensione ed essere ammesso al pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda pari a 1600 euro, con estinzione del reato da parte dell’autorità giudiziaria.

Quanto alle novità previste dallo schema di Dlgs sulle semplificazioni attuativo del Jobs act (che modifica l’articolo 14 del testo unico sulla sicurezza con l’aggiunta del comma 5-bis), si dovrà capire se l’istanza del pagamento del 25% della somma aggiuntiva possa valere anche in caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione, per ottenere la revoca e l’ammissione al pagamento della sanzione amministrativa per inottemperanza al provvedimento.

Advertisement