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Conteggio dei lavoratori irregolari:

Quali criteri occorre adottare per il conteggio dei lavoratori irregolari in caso di provvedimento di sospensione dell’attività datoriale?

In pratica è la situazione che viene a crearsi nel caso in cui da una ispezione risulti “l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro” a norma dell’art. 14 T.U. sulla sicurezza, che in tali casi prevede – come si è detto – la sospensione dell’attività lavorativa.

È quanto viene chiaramente spiegato dal Sole 24 Ore di oggi (20.7.2015), in un interessante articolo (a firma: S. Rossi; titolo “Il socio amministratore è fuori dal calcolo”), che di seguito vi proponiamo.

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L’articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza prevede l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività nel caso in cui si riscontri «l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro». È necessario quindi capire quali lavoratori debbano essere conteggiati nella base di computo e come applicare il sistema di calcolo della percentuale.

In primo luogo, la norma conferma la nozione di lavoratore «in nero» quale lavoratore «sconosciuto alla Pa». In questo senso, il lavoratore «in nero» è quello impiegato senza la preventiva comunicazione di assunzione al centro per l’impiego o previa comunicazione ad altri enti per le specifiche tipologie contrattuali (si pensi al lavoro accessorio).

Del resto, il requisito della subordinazione non costituisce elemento essenziale per la sospensione, diversamente dalla maxisanzione per lavoro nero prevista dall’articolo 3 del Dl 12/2002 convertito dalla legge 73/2002 e recentemente modificato dalla legge 9/2014.

Saranno irregolari e quindi computati ai fini del calcolo della percentuale:

i lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego;

il coniuge, i figli, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino attività lavorativa in maniera prevalente e continuativa (circolare 10478/2013), per i quali non è stata effettuata la denuncia nominativa all’Inail (articolo 23 del Dpr 1124/1965).

Il ministero del Lavoro è intervenuto con la nota 7127 del 28 aprile 2015 per chiarire la posizione dei soci. In particolare, ricordando la nozione di lavoratore prevista dall’articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008, la nota chiarisce che devono essere compresi tutti i lavoratori per i quali è stata omessa la formalizzazione del rapporto, anche per i soggetti, che pur risultando indicati nella visura camerale, in quanto titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo. In sostanza, i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività di lavoro per conto della società e dell’ente devono essere computati nella base di calcolo.

Diversamente, i soci amministratori, non essendoci una dissociazione fra la figura del lavoratore e quella del datore, non possono essere computati nella categoria dei «lavoratori» ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione.

I lavoratori autonomi occasionali (articolo 2222 del Codice civile) che dagli accertamenti non risultino genuini dalla documentazione fiscale, devono rientrare nel calcolo.

Un’altra categoria è quella dei beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, rispetto ai quali non siano state effettuate le comunicazioni delle convenzioni o dei progetti formativi (articolo 5 del Dm 142/1998).

La quota del 20 per cento, infine, deve essere calcolata sul «totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro» al momento dell’accesso ispettivo, comprendendo, quindi, sia i lavoratori «in nero» sia quelli regolarmente assunti.

Se si accerta dunque nell’unità produttiva la presenza di dieci lavoratori di cui tre «in nero», la percentuale andrà calcolata su base dieci e non su base sette (cioè i soli lavoratori regolari). Perciò risulterà che il numero di tre lavoratori «in nero» rappresenterà il 30% del «totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro», con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

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