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Domande di assegno di natalità

Assegni nucleo familiare arretrati, solo per luglio soglia a 20mila euro

Domande di assegno di natalità:

L’INPS, con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015, ha informato gli interessati circa il rilascio della procedura di gestione delle domande di assegno di natalità (art. 1, commi da 125 a 129 della L.n. 190/2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di Stabilità per l’anno 2015).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 4845/2015.

  1. Precisazioni e istruzioni operative sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con la circolare n. 93 dell’8/05/2015 sono state impartite le prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le relative disposizioni attuative del beneficio in oggetto.

L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che, come precisato con circolare n.93/2015 devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

Come previsto dalle disposizioni normative la gestione e la liquidazione delle domande sono di competenza dell’Istituto che provvede al pagamento mensile dell’assegno,  il cui importo è pari a 80  euro  se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a  25.000 euro annui, oppure 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.

Nel richiamare integralmente i contenuti della circolare n.93/2015 si precisa che l’assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità, secondo le indicazioni che seguono.

Con riferimento all’evento adozione, premesso che è prevista la possibilità di presentare la domanda anche in occasione dell’affidamento preadottivo, occorre avere presente che:

1) i genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;

2) i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione. Si precisa che, una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all’assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, se la domanda è presentata tempestivamente  così come disposto al paragrafo 5 della citata circolare n.93/2015.

Si precisa che in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi.

Con riferimento all’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario.

Si ribadisce al riguardo che l’assegno è richiesto e concesso ora ai genitori ora all’affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario. Quindi è possibile che:

1) i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue. Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;

2) i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento temporaneo.

Nel caso di affidamento temporaneo l’affidatario può far richiesta dell’assegno anche nel caso in cui non l’abbiano precedentemente fatto i genitori.

  1. Funzioni procedurali : gestione allegati

Si segnala che la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità – disponibile sul sito www.inps.it (Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Assegno di natalità –> Bonus bebè) è stata implementata con un’ulteriore funzione per l’allegazione di documenti.

La procedura di acquisizione della domanda infatti, al termine del percorso di inserimento dei dati richiesti, consente di allegare la documentazione necessaria alla definizione della domanda stessa con l’apposita funzione “gestione allegati”. In particolare, tale funzione si trova nell’ultima schermata riepilogativa, sopra il tasto di conferma dell’invio della domanda.

È possibile, comunque, acquisire documenti sia contemporaneamente  alla trasmissione della domanda sia successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare informazioni utili al completamento dell’istruttoria.

A breve verrà implementata nella procedura la nuova funzione “comunicazione variazioni”  per la quale si fa riserva di  dare notizia con  successivo messaggio.

  1. Funzioni procedurali : gestione  domande

Come già anticipato con la circolare n. 93/2015 sopra citata, le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata.

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, richiamati nella circolare sopra citata, tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato in base alle modalità richieste nella domanda.

Se il valore ISEE risulta superiore alla soglia (25.000 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico.

Le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione nel caso in cui risulti necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di documentazione.

Con il presente messaggio viene rilasciata l’applicazione di gestione delle domande dell’assegno di natalità al seguente percorso:

home page intranet>processi>prestazioni a sostegno del reddito>Assegno di natalità.

Si ricorda che l’applicazione è soggetta ad accesso tramite IDM, per cui è necessario che gli operatori vengano abilitati  dagli operatori IDM delle Strutture territoriali di appartenenza.

Per quanto riguarda gli operatori di Direzione Regionale le abilitazioni sono di competenza della DCSIT. L’elenco dei nominativi va inviato al seguente indirizzo di posta ennio.diclaudio@inps.it

Accedendo in procedura l’operatore avrà  a disposizione le seguenti selezioni per effettuare la ricerca delle domande pervenute all’esito dell’istruttoria centralizzata:

  1. ricerca domande istruite
  2. ricerca domande da istruire
  3. ricerca domande in errore
  1. Le domande istruite sono le domande  definite con un provvedimento di accoglimento o reiezione, a seguito di istruttoria automatizzata centralmente o istruttoria completata dalle Strutture competenti.

Al primo accesso la procedura presenta l’elenco delle domande di competenza della Struttura territoriale; per ogni singola domanda è possibile accedere al dettaglio contenente tutte le informazioni utili nonché il relativo provvedimento.

La procedura consente, comunque,  di visualizzare anche le domande di competenza di tutte le altre Strutture territoriali, nonché le domande definite a seguito di istruttoria centralizzata.

Come già  precisato nella circolare n. 93/2015 in presenza di  un valore ISEE superiore alla soglia (25.000 euro annui) prevista dalla normativa in argomento oppure nel caso in cui non venga reperita una DSU valida le domande verranno respinte in automatico centralmente.

In entrambi i casi, accoglimento o reiezione della domanda, il relativo provvedimento sarà inviato ai recapiti indicati in modalità automatizzata.

  1. Le domande da istruire sono le domande che necessitano di un approfondimento dell’istruttoria e di una integrazione di documentazione, come previsto dalla circolare n. 93/2015.

Il primo elenco che appare è quello relativo alle domande di competenza della Struttura territoriale; per ogni singola domanda è possibile accedere al dettaglio contenente tutte le informazioni della domanda. E’ comunque possibile visualizzare anche le domande di competenza di tutte le altre Strutture.

All’esito dell’istruttoria l’operatore, con le apposite funzioni presenti in procedura, definisce le domande con un provvedimento di  accoglimento o reiezione.

Nel caso di domanda accolta, la procedura genera in automatico il provvedimento ed invia la comunicazione al richiedente ai recapiti indicati; in caso di reiezione, in attesa di successive implementazioni procedurali, sarà cura dell’operatore redigere il provvedimento secondo il modello allegato al presente messaggio, firmato dal Direttore della struttura e caricato come allegato in formato Pdf alla domanda. Anche in questo caso il provvedimento verra’ inviato  in automatico dalla procedura.

  1. Le domande in errore sono le domande che presentano errori tecnici non gestibili dalle sedi, e che pertanto dovranno essere segnalate ai referenti informatici della procedura presso la DCSIT.
  2. Gestione Pagamenti

Come già anticipato con circolare n.93/2015, l’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda, ed il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente.

L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire  dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) – al verificarsi di una delle cause di decadenza specificate al paragrafo 7 della circolare sopracitata,  nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Nel far riserva di successive indicazioni, si fa presente che il rilascio della procedura di gestione delle domande  di cui al presente messaggio consentirà  di avviare la fase successiva dei pagamenti.

In sede di prima liquidazione, che avverrà entro  la fine del corrente mese di  luglio, verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.

A regime, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.

Allegati al Messaggio n. 4845/2015:

  1. Lettera di accoglimento delle domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Allegato n. 1)
  2. Lettera di reiezione delle domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Allegato n. 2)

(Fonte: INPS)

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