Approvata la legge di conversione del decreto Pensioni:
Approvata in via definitiva, ieri 15 luglio 2015, la legge di conversione del D.L. n. 65/2015 (c.d. decreto Pensioni). Il Decreto, in scadenza il 20 luglio 2015, è di fondamentale importanza poiché ha recepito la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha giudicato illegittimo il blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (1.443 euro) per il biennio “2012-2013”.
Molto interessante sull’argomento l’articolo apparso oggi (16.7.2015) sul Sole 24 Ore (a firma Fabio Venanzi; titolo: “Pensioni, da agosto restituita la rivalutazione. L’Inps riconoscerà un’una tantum per il 2012 e il 2013 – Importi ridotti per gli anni successivi”) che di seguito riportiamo.
Nella seduta di ieri pomeriggio il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto legge 65/2015 varato dal governo per recepire gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulla mancata perequazione dei trattamenti pensionistici nel biennio 2012/2013.
Il decreto legge 201/2011 ha bloccato l’adeguamento all’inflazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo. Successivamente la legge di stabilità per il 2014 ha riconosciuto gli aumenti senza prevedere alcuna forma di recupero per gli anni passati. La Corte costituzionale, dichiarando l’incostituzionalità della norma con la sentenza 70/2015, ha fatto sì che il governo corresse ai ripari.Tuttavia quello che sarà riconosciuto il prossimo 1° agosto ai pensionati aventi diritto (cioè coloro che hanno un importo lordo compreso tra tre volte e sei volte il trattamento minimo) non corrisponde a quanto effettivamente avrebbero dovuto percepire se non fosse stato previsto il blocco del 2011. In altri termini, quello che l’Inps riconoscerà, è solo un importo una tantum, senza possibilità di consolidare in misura piena tale arretrato. In pratica il cosiddetto “effetto trascinamento” è limitato a una piccola percentuale, via via decrescente in funzione della classe di importo dell’assegno pensionistico.
L’adeguamento all’inflazione produce due effetti. Il primo è relativo all’aumento per l’anno di riferimento in funzione dell’indice calcolato dall’Istat e dell’importo dell’assegno mentre il secondo – effetto indiretto detto di trascinamento – stabilizza l’aumento costituendo la base di calcolo per la rivalutazione dell’anno successivo.
Gli adeguamenti riconosciuti dal Dl 65/2015 per il 2012 e 2013 sono pari al 40% dell’inflazione per gli assegni di importo compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo. La percentuale scende al 20 per gli assegni di importo superiore a quattro volte ma inferiore a cinque volte il minimo e arriva al 10 per quelli di importo superiore ma inferiore a sei volte il trattamento minimo. Agli assegni di importo superiore non viene riconosciuto alcun adeguamento.
Gli importi così determinati saranno “consolidati” nella misura del 20% per gli anni 2014 e 2015, mentre la percentuale salirà al 50% a decorrere dal 2016. In sede di conversione è stato previsto altresì che tali importi (20 e 50%) saranno rivalutati a decorrere dal 2014 sulla base della normativa vigente e quindi dalla legge 147/2013. Tali percentuali saranno applicate a un indice inflattivo molto basso pari all’1,1% per il 2014 e allo 0,20% per il 2015 (valore definitivo). Per effetto di tale norma, il ricalcolo degli assegni pensionistici risulterà di gran lunga inferiore rispetto a una rivalutazione piena (si veda grafico a lato).
La legge di conversione ha previsto altresì una modifica alla disciplina generale della rivalutazione dei trattamenti pensionistici stabilendo che, ai fini dell’applicazione dell’adeguamento all’inflazione delle rendite, deve tenersi conto anche dell’importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, norma non prevista nel testo originario del decreto legge. Si precisa che tali assegni vengono considerati ai soli fini del computo dell’importo complessivo, ma non ai fini dell’applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi.
I pensionati di importo lordo entro tre volte il trattamento minimo non si vedranno riconoscere alcuna somma arretrata avendo già beneficiato negli anni passati di un adeguamento in misura piena. Il ricalcolo, che avverrà d’ufficio, sarà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate mentre il pagamento delle spettanze agli eredi non beneficiari di trattamento indiretto (pensione di reversibilità o ai superstiti) sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione, di norma quinquennale.