Sempre sul licenziamento dei dirigenti:
Sempre sul licenziamento dei dirigenti occorre evidenziare che questa categoria di lavoratori non è tutelata dalla legislazione ordinaria che si applica agli altri lavoratori e che limita il potere di recesso datoriale. Naturalmente il licenziamento deve avvenire, come di regola, per iscritto e con il rispetto (tranne in ipotesi dettagliate dalla legge) del periodo di preavviso.
Riportiamo di seguito l’approfondimento di Daniele Colombo sul Sole 24 Ore (del 13.7.2015 articolo dal titolo “Servono ragioni oggettive accertabili”) che offre importanti spunti di riflessione.
Ai dirigenti non si applicano le norme limitative della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto. Il licenziamento del dirigente è regolato dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile che riconoscono alle parti la possibilità di recedere previo preavviso o della relativa indennità sostitutiva, a meno che non sussista una giusta causa di licenziamento.
Questa disciplina di base, tuttavia, è stata integrata nel tempo anche dalla contrattazione collettiva, secondo la quale, per l’appunto, il recesso datoriale deve essere comunque motivato e giustificato.La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, peraltro, non coincide con quella di giusta causa e giustificato motivo. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, il licenziamento deve essere fondato su ragioni non discriminatorie o arbitrarie, ma oggettive e concretamente accertabili e che, se riguardano la sfera soggettiva del lavoratore, siano tali da ledere la fiducia del datore di lavoro.
Diverse sono le conseguenze previste dai contratti collettivi in caso di licenziamento ingiustificato del dirigente. Analizziamone alcuni. Nel settore industriale, ad esempio, il recesso datoriale ingiustificato è sanzionato con il pagamento di un’indennità supplementare (che si aggiunge al preavviso) che, sul modello del contratto a tutele crescenti, cresce in funzione dell’anzianità di servizio. Nel nuovo accordo industria del 30 dicembre 2014 l’indennità supplementare è graduata in cinque diverse fasce in relazione all’anzianità aziendale e va da un minimo di due (fino a due anni di anzianità aziendale) fino a un massimo di 24 mesi (oltre i 15 anni di anzianità aziendale).
Nel settore delle assicurazioni, invece, se sono riconosciuti non giustificati i motivi addotti dall’impresa in caso di licenziamento, il dirigente avrà diritto a un’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto, graduabile, in relazione all’età, da una a 26 mensilità, salvo aumenti legati all’anzianità di servizio.
Il contratto collettivo dei dirigenti di commercio e servizi (scaduto lo scorso dicembre e in fase di rinnovo), prevede che al dirigente ingiustamente licenziato sia riconosciuta un’indennità supplementare (che si aggiunge al preavviso) compresa tra un minimo pari al preavviso dovuto e un massimo di 18 mensilità. L’importo è aumentato (da 9 a 4 mensilità) per i dirigenti con anzianità di servizio superiore a 10 anni ove l’età del dirigente sia compresa tra 50 e 64 anni.