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Accesso alla procedura di esodo:

L’INPS, con il Messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, ha fornito agli interessati le istruzioni operative circa l’Accesso alla procedura di esodo (ex art. 4 della L.n. 92/2012).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 4704/2015.

Si fa riferimento al messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015 della scrivente Direzione – con il quale sono state date indicazioni in ordine alla modalità di determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo ex articolo 4, Legge n. 92/2012 a seguito dell’emanazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2015 concernenti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – per fornire le seguenti indicazioni operative.

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Nel citato messaggio n. 3096/2015 è stato precisato che ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo (mod. SC77), ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015 la contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Preliminarmente, si fa presente che – a prescindere dalla data di presentazione della domanda per la procedura di esodo – la posizione dell’azienda esodante (da utilizzare per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo) continuerà ad essere caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente, come noto, il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”.

Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex articolo 4, Legge n. 92/2012, a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza, vengono fornite istruzioni in ordine alle modalità di composizione del flusso Uniemens.

All’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il nuovo valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>. Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.

Nell’elemento <TipoLavoratore> verranno indicati, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.

Per completezza, si rammenta, infine, che, in relazione ai lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la predetta domanda di accesso (mod. SC77) alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, corredata dall’indicazione(mod. SC77)  dei lavoratori in uscita nell’anno solare in corso, continueranno ad essere applicabili le disposizioni di cui alla circolare n. 119/2013.

Pertanto, tali lavoratori verranno esposti nel flusso Uniemens valorizzando all’interno dell’elemento <Qualifica1> il valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”. Anche in tal caso, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>. Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.

(Fonte: INPS)

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