Licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro:
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con lOrdinanza interlocutoria n. 13825 del 6 luglio 2015, “ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se anche per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro possa dirsi ormai superata – ed entro quali limiti – la disciplina contenuta nella norma di cui all’art. 26 del regio decreto n. 148 del 1931, all. A, in favore della disciplina in tema di licenziamenti individuali, e in particolare dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, quale norma inderogabile di carattere generale” (Presidente: Vidiri, Relatore: Doronzo).
La questione all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda, come si legge nell’Ordinanza interlocutoria n. 13825/2015.
Con sentenza depositata in data 13 marzo 2012 la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Savona, ha dichiarato nullo il recesso intimato in data 7.8.2007 da una società di trasporto pubblico nei confronti di un dipendente con la qualifica di quadro di primo livello; ha ordinato la sua riammissione in servizio quale responsabile dell’area trazione e tecnica ed ha condannato la società a risarcirgli il danno, in misura corrispondente alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso fino a quello della riammissione in servizio, oltre accessori di legge, detratto quanto percepito dal lavoratore per effetto della sentenza di primo grado. Ha altresì ordinato alla società di regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore.
La Corte di appello ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro in esame il r.d. n. 148/1931, all. A, il quale all’art. 26, comma 3, riconosce al datore di lavoro il potere di “procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze”, nell’ipotesi di “riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente dichiarata dall’autorità governativa”, con obbligo di répéchage anche per mansioni inferiori; che, nel caso in esame, mancava la dichiarazione dell’autorità governativa che costituisce un presupposto per l’esercizio del potere di esonero, che pertanto doveva ritenersi affetto da nullità; che al riguardo, l’autorizzazione governativa, ove intervenuta dopo il recesso, non poteva spiegare effetti sananti della nullità retroattivi, non essendo qualificabile come condicio iuris.
Nel chiedere la cassazione della sentenza, si legge ancora nell’Ordinanza n. 13825/2015, la società datrice di lavoro contesta l’applicabilità della norma speciale ed invoca le norme dettate in tema di licenziamenti individuali dalla legge n. 604/1966, art. 3, e dagli artt. 2118 e 2119 c.c., per una serie di considerazioni, che muovono dalla qualifica di quadro del lavoratore, che porrebbe il lavoratore già al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 26 – in ragione della sopravvenienza, rispetto al decreto, della disciplina che introdotto nel nostro ordinamento tale qualifica (L.n. 190/1985, recepita nell’accordo collettivo 2.6.1987, poi integrato dall’ACCR 2.10.1989) – nonché dalla non riconducibilità della soppressione del livello gerarchico dei capi area (processo in esito al quale era stato adottato il recesso) nell’ambito della “limitazione, semplificazione o soppressione dei servizi”, prevista dall’art. 26.
Per conoscere le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte si rinvia al testo integrale dell’Ordinanza di cui sopra pubblicata unitamente al presente articolo.
(Fonte: Corte di Cassazione)