Differenti sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe:
Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore è tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; solo l’identità delle situazioni, valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, potrebbe, infatti, privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato, comparata con quelle assunte in fattispecie analoghe.
Questo il principio reso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione che, con la Sentenza n. 14251 dell’8 luglio 2015 (Presidente: Stile; Relatore De Marinis), ribaltando la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare con ordine di immediata reintegra nel posto di lavoro resa della Corte di Appello di Caltanissetta, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un operaio, nonostante fosse stata applicata invece una sanzione conservativa nei confronti del capo squadra che aveva anch’egli posto in essere una condotta disciplinarmente censurabile.
La vicenda all’esame della Corte Suprema riguardava i seguenti fatti, come si legge nella sentenza n. 14251/2015.
Con sentenza del 22 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Caltanissetta, riformando sul punto la decisione di rigetto resa dal Tribunale di Gela, dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a … dalla … S.p.A. ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL per gli addetti all’industria chimica per aver contravvenuto al divieto di introduzione ed assunzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro con pregiudizio per la sicurezza degli impianti, ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro limitando tuttavia il risarcimento del danno a sei mensilità, confermava per il resto l’impugnata sentenza, rigettando la domanda avanzata dal lavoratore nei confronti dell’INAIL per il risarcimento dei danni derivati dall’infortunio occorsogli nell’occasione che aveva dato luogo al licenziamento per esser stato l’eccessivo tasso alcolemico accertato in esito al conseguente ricovero.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’irrogazione della sanzione espulsiva non adeguatamente giustificata perché immotivatamente applicata al solo … quando il capo della squadra nella quale egli era stato inserito il quale aveva autorizzato la condotta era stato sanzionato con la sola sospensione dal servizio e non indennizzabile l’infortunio stante l’idoneità dell’anomalo comportamento tenuto dal lavoratore ad interrompere il nesso di causalità tra l’infortunio e l’occasione di lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la … S.p.A., succeduta alla S.p.A. …, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resistono, con controricorso, … e l’INAIL. In via incidentale, a sua volta, ricorre lo … articolando su due motivi l’impugnazione, cui resistono, con controricorso, tanto le Società che l’INAIL.
La … S.p.A. e … hanno altresì presentato memoria.