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Assunzioni congiunte in agricoltura:

L’INPS, con la Circolare n. 131 del 02 luglio 2015, ha informato gli interessati circa le assunzioni congiunte in agricoltura (art. 9, comma 11, D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni nella L.n. 99/2013).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 131/2015.

  1. Premessa

L’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, inserendo all’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i commi da 3 bis a 3 quinquies, ha introdotto nel settore agricolo la fattispecie dell’“assunzione congiunta” prevedendo che “Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo […], ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”.

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Viene, inoltre, previsto che ”L’assunzione congiunta […] può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole”.

È, altresì, precisato che “I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato”.

Pertanto, l’assunzione congiunta di uno o più dipendenti può essere effettuata da:

  • imprese agricole, comprese cooperative, appartenenti allo stesso gruppo;
  • imprese agricole, comprese cooperative, riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
  • imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 27 marzo2014, ha definito le modalità di comunicazione relative all’assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l’impiego tramite il modello UNILAV, stabilendo che:

  • nel caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, la comunicazione sarà effettuata dall’impresa capogruppo;
  • nel caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, la comunicazione sarà effettuata dallo stesso proprietario;
  • nel caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e imprese legate tra loro da un contratto di rete, la comunicazione sarà effettuata da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete. L’accordo e il contratto sono depositati presso le associazioni di categoria.

Con Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto le modalità operative per la comunicazione delle “assunzioni congiunte in agricoltura” introducendo alcune modifiche al Modello Unilav, che nel caso di assunzioni congiunte viene denominato “UnilavCong”.

 A decorrere dal 7 gennaio 2015 è consentito l’invio delle comunicazioni di istaurazione/cessazione/variazione di “assunzioni congiunte in agricoltura” tramite l’applicazione web “Unilav-Congiunto” presente nel portale “cliclavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con la presente circolare vengono impartite le istruzioni per gli adempimenti previdenziali connessi alla fattispecie dell’“assunzione congiunta” in agricoltura.

  1. Soggetto obbligato agli adempimenti previdenziali: il “Referente Unico”.

 In linea con le modalità di gestione individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, vengono individuati, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni (UnilavCong) ai sensi del citato D.M. 27 marzo 2014.

Pertanto, il “referente Unico” sarà:

  • l’Impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
  • il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
  • il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Il “Referente Unico”, come sopra individuato, sarà tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG), secondo le modalità di seguito illustrate.

  1. Adempimenti del “Referente Unico”

3.1 Presentazione della denuncia aziendale (D.A.)

Le imprese legate dai rapporti di cui all’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, al fine di procedere, nell’ambito del settore agricolo, all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti, sono tenute a presentare, per il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) finalizzata a fornire l’insieme delle informazioni riferite ai co-datori di lavoro.

Il “Referente Unico” sarà tenuto alla compilazione di un apposito Quadro, di nuova istituzione, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

  • Tipologia Co-Datori(potrà essere indicata solo una delle 4 fattispecie previste): – gruppi di imprese;
- imprese dello stesso proprietario;
- imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- imprese legate da un contratto di rete.
  • Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
  • Codice CIDA, se azienda agricola;
  • Matricola Inps, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
  • Data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
  • Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori di cui al punto precedente.

Nell’elenco dei co-datori dovranno essere riportati anche gli elementi identificativi (C.F/P.IVA – CIDA – matricola INPS) dell’azienda individuata quale referente unico.

Per quanto sopra, il “Referente Unico” non dovrà essere necessariamente una azienda agricola ma dovrà essere, obbligatoriamente, un’azienda già presente negli archivi dell’Istituto, anche in altre gestioni. Pertanto, il “Referente Unico” dovrà essere dotato di matricola INPS o codice CIDA prima di poter procedere all’invio della D.A. in argomento. Medesima condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici di lavoro.

In fase di approvazione della D.A. verrà attribuito un nuovo Tipo Ditta che identificherà le aziende che effettuano assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura ai sensi dell’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76. A differenza dell’ordinario processo di validazione delle D.A., nel caso in esame, non sarà attribuita alcuna Zona Tariffaria.

A seguito di approvazione della Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà attribuito apposito codice identificativo CIDA tramite il quale potrà adempiere agli obblighi di denuncia DMAG con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese da lui rappresentate.

3.2 Presentazione della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG)

Per la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese il “Referente Unico” dovrà, accreditandosi con il CIDA rilasciato a seguito della validazione della specifica Denuncia Aziendale sopra descritta, trasmettere apposito flusso DMAG.

In qualità di “Referente Unico” il denunciante potrà trasmettere denunce DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto”.

Con la medesima denuncia DMAG il “Referente Unico”, per ogni lavoratore, dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore.

Pertanto, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”.

  1. Periodo transitorio

In attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi operativi interessati, le modalità di gestione dell’assunzione congiunta in agricoltura sopra descritte saranno operative a decorrere dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015 (gennaio 2016).

Con successivo messaggio saranno diramate, pertanto, le necessarie istruzioni operative.

Considerato che la fattispecie dell’assunzione congiunta è operativa a decorrere dal 7 gennaio 2015, la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati, riferita ai soli primi tre trimestri 2015, sarà effettuata dalle singole aziende appartenenti al gruppo che abbiano utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente denunciando le giornate lavorative prestate presso la propria azienda.

(Fonte: INPS)

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