Sgravio contributivo incentivazione della contrattazione di II livello
L’INPS, con la Circolare n. 128 del giugno 2015, ha informato gli interessati in materia di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di II livello per l’anno 2015 (decreto interministeriale 8 aprile 2015).
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 128/2015.
Nel corso degli ultimi anni, l’impianto normativo che regolamenta lo sgravio contributivo in favore della contrattazione di II livello è stato oggetto di ripetuti interventi che, oltre a stabilizzare l’incentivo, hanno riordinato il plafond a disposizione, attraverso una progressiva diminuzione delle risorse.
Con riferimento all’anno 2015, sulla materia sono altresì intervenuti la legge di stabilità 2015 (L.n. 190/2013, art. 1, comma 31), e, più recentemente, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015.
In particolare:
- l’articolo 1, c. 313 della legge n. 190/2014, ha previsto una riduzione delle risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro per l’anno 2015;
- il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 (allegato n. 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo.
Anche per il 2015 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Con la Circolare n. 128/2015 l’INPS fornisce quindi le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).
L’art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2015 (391 milioni di euro).
Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5% alla contrattazione aziendale e del 37,5% a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia.
Si rimanda per il resto delle indicazioni al contenuto della Circolare n. 128/2015 pubblicata unitamente al presente articolo.
(Fonte: INPS).