Rivalutazione assegno di incollocabilità:
L’INAIL comunica la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità, il cui importo mensile sarà pari ad euro 256,39 a partire dal 1° luglio 2015.
L’assegno di incollocabilità, come è noto, è una prestazione economica erogata mensilmente dall’INAIL agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, adeguatamente certificata dal centro medico legale della sede competente. Per averne diritto, è necessario che il lavoratore abbia un grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34% (secondo la tabella allegata al all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124), per eventi accaduti fino al 31 dicembre 2006.
Nel caso di eventi verificatisi a partire dal primo gennaio 2007, è indispensabile grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%, sulla base delle tabelle allegate all’articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
L’importo dell’assegno è rivalutato di anno in anno attraverso un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Dal primo luglio 2014 è pari a 255,90 euro, dal primo luglio 2015 è pari a 256,39 euro.
L’assegno è erogato dal mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino al compimento dei 65 anni, a meno che, nel frattempo, non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità.
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.
Una volta accertati i requisiti, il centro medico della sede INAIL competente ne verificherà l’esistenza con una visita medica. In caso di esito positivo, sarà comunicata all’assicurato l’accettazione della richiesta.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la sede specificherà all’interessato le motivazioni tramite posta.
Il pagamento può avvenire:
- con accredito su conto corrente bancario o postale
- con accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (escluso per il settore navigazione)
- con carta prepagata dotata di codice Iban
- per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l’Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all’estero (escluso per il settore navigazione)
- con assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro).
Per maggiori approfondimenti consultare anche i seguenti documenti: Determina n. 98 del 2 aprile 2015; Decreto del Ministero del Lavoro del 6 maggio 2015.
(Fonte: INAIL)