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Lavoro nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei

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Lavoro nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei:

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello sulla possibilità di svolgere lavoro nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro. In particolare l’istanza avanzata concerneva quanto segue: “il decreto legislativo n. 81&2008 prevede, all’art. 65, commi 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L’Ordine degli Ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale”.

La Commissione per gli Interpelli ha fornito al riguardo il parere di cui all’Interpello n. 5 del 2015, nei seguenti termini.

Le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, il comma 3 dell’articolo appena citato – si legge ancora nell’Interpello n. 5/2015 – attribuisce all’organo di vigilanza il potere di “consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrano le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate e norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.

Tanto premesso la Commissione ha fornito le seguenti indicazioni.

Il potere attribuito all’organo di vigilanza, dal succitato art. 65, comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso di specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione ha dedotto che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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