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Criteri di qualificazione del docente formatore:

Il Consiglio Nazionale degli Ingeneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro in merito i criteri di qualificazione del docente formatore ed in particolare alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’interpellante nello specifico chiedeva di sapere se fosse possibile “per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore…”.

Al riguardo la Commissione ha precisato, come si legge nell’Interpellon. 2 del 2015  che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014).

Tale decreto identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente.

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La Commissione, si legge ancora nell’Interpello n. 2/2015 ha ritenuto che il decreto 6 marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa – giuridica – organizzativa; area rischi – tecnici – igienico-sanitari e area relazioni – comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

La Commissione ha quindi concluso che l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere docenza.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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