Advertisement

Cantiere temporaneo e mobile e piano operativo di sicurezza

La Fondazione Nazionale UGL Sanità ha avanzato istanza di interpello alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 96 del d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008.

La Commissione ha espresso il suo parere al suddetto quesito con l’Interpello n. 3 del 2015 nei seguenti termini.

Al riguardo va premesso – si legge nell’Interpello n. 3/2015 – che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famigli o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”.

Advertisement

L’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare, o con meno di dieci addetti: … redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.

Tutto ciò premesso la Commissione ha fornito le seguenti indicazioni.

In generale è opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art. 230 bis del codice civile, si applica l’art. 21 del d.lgs. n. 81/2008.

Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del decreto in parola.

Tale piano deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

Advertisement