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Rivalutazione trattamenti pensionistici:

Il 1° agosto saranno corrisposte le somme arretrate spettanti per effetto della mancata rivalutazione dei trattamenti pensionistici d’importo superiore a tre volte il minimo Inps, per gli anni 2012 e 2013, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 70 del 2015.
La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei fondi integrativi ed aggiuntivi.
La misura della rivalutazione automatica è riconosciuta in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto.
La ricostituzione avviene d’ufficio. Per i rimborsi agli eredi, invece, è necessaria la domanda. Nella Circolare n. 125 del 25 giugno 2015  anche un esempio di rivalutazione in tal senso.

 E’ quanto si legge nel comunicato apparso oggi sul portale INPS.

L’INPS, con la suddetta Circolare, ha fornito istruzioni circa il D.L. n. 65/2015 recante disposizioni urgenti in materia di Pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR e l’applicazione della  Sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

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Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 125/2015.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con la Circolare n. 125/2015, l’INPS fornisce, come si è detto, le istruzioni applicative dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

Finalità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 125/2015 e all’Allegato n. 1 pubblicati unitamente al presente articolo e per maggiori approfondimenti ai nostri articoli “Decreto Legge rivalutazione pensioni” e “Rimborsi pensioni per mancate rivalutazioni”.

(Fonte: INPS)

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