Fondo di solidarietà lavoratori in somministrazione:
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, il Decreto 17 aprile 2015, sulla istituzione del Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’art. 3, commi 3 e 4, della L.n. 92/2012 prevedono che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, vengono costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, Fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
È stato pertanto costituito, in attuazione di tale Legge, il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione, mediante adeguamento del Fondo bilaterale Forma.Temp.
La finalità del Fondo di solidarietà, come sopra si è detto, è quella di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione. Ed è proprio in considerazione della necessità, avvertita dalle parti sociali del settore dei lavoratori in somministrazione, di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale durante il rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, in considerazione delle peculiari caratteristiche del predetto settore che tale Fondo è stato istituito anche per tale categoria di lavoratori.
Il Decreto 17.4.2015, quindi, contiene tutte le norme relative alla Gestione del suddetto Fondo, come ad esempio le norme su: i Requisiti di professionalità che i componenti del Comitato di gestione e controllo del Fondo devono possedere (art. 2); i Requisiti di onorabilità (art. 3); i Criteri e requisiti per la contabilità (art. 4) ed infine il Controllo sulla gestione e monitoraggio sull’andamento delle prestazioni (art. 5).
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)