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Assegno nucleo familiare agli stranieri soggiornanti di lungo periodo:

L’INPS, in esecuzione dell’Ordinanza del 25 maggio 2015 della Sezione Lavoro del Tribunale di Alessandria, ha pubblicato in data odierna (17.6.2015) sul proprio sito istituzionale il provvedimento reso dal Magistrato che – ai sensi della Direttiva 2001/98 UE della L.n. 302/1999 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo Euro-mediterraneo con il Marocco – ha riconosciuto il diritto all’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti agli stranieri soggiornanti di lungo periodo.

Il caso all’esame del Magistrato del Lavoro del Tribunale di Alessandria riguardava il caso di una cittadina marocchina, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE, che chiedeva l’accertamento del “carattere discriminatorio delle condotte tenute dal Comune di Novi Ligure e dall’INPS per averle negato il diritto all’assegno di cui all’art. 74 D.Lgs. n. 151/2001, con la conseguente condanna dei resistenti a cessare la condotta discriminatoria posta in essere e a pagare l’assegno”.

La ricorrente in data 8.2.2014, presentava domanda di attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare con riferimento alla nascita del figlio avvenuta in data 29.10.2015.

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Il Giudice, ritenuto tra le altre considerazioni che:

  • ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 “costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • ed ancora che: “i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari godono del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale”, intendo per queste ultime, nell’accezione così interpretata dalla Corte di Giustizia europea, non solo le prestazioni contributive ma anche quelle cosiddette “miste” ovvero assistenziali e non sorrette da contributi, ma previste quali diritti soggettivi dalla legislazione vigente; ivi specificando che i “beneficiari della clausola di parità di trattamento sono non solo i lavoratori marocchini regolarmente residenti in un Paese UE, ma anche i loro familiari nei quali vanno inclusi anche gli ascendenti, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea”;

ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l’assegno per il nucleo familiare (di cui all’art. 74 D.Lgs. n. 151/2001) in relazione alla nascita del figlio e ha condannato il Comune di Novi Ligure e l’INPS a cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti della ricorrente; ha infine condannato l’INPS al pagamento dell’assegno nella misura di Euro 1.691,05 oltre interessi.

(Fonte: INPS)

 

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