Advertisement

Novità sul riordino contratti di lavoro:

Come si è già detto nei giorni scorsi il decreto legislativo di attuazione del Jobs Act sul riordino dei contratti di lavoro, attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio dei Ministri introdurrà novità sulla disciplina – tra gli altri – del contratto a termine, del contratto a part – time, del lavoro accessorio e della somministrazione e nello specifico:

CONTRATTO A TERMINE: resta fermo a 36 mesi il limite di durata del singolo contratto a termine e/o della somma della durata di più contratti intercorsi tra le medesime parti. Si computano in tale termine anche i contratti di somministrazione e le missioni conclusi per lo svolgimento di qualsiasi mansione e non più solo i contratti che avevano ad oggetto mansioni equivalenti.

Limiti: resta fermo al 20% dell’organico a tempo indeterminato al 1° gennaio, il limite massimo dei contratti a termine che un datore di lavoro può stipulare. Tuttavia la contrattazione collettiva, o quella aziendale possono prevedere percentuali differenti.

Advertisement

Qualora si verifichi il superamento di tale limite viene esclusa tassativamente la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e per l’imprenditore è previsto esclusivamente il pagamento di una sanzione amministrativa.

Sono previste (ed ampliate) eccezioni al suddetto limite nei seguenti casi: start up innovative, spettacoli e programmi radiofonici o televisivi, avvio di nuove attività, attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni culturali, lavoratori con più di 50 anni, attività di insegnamento e ricerca universitaria.

PART-TIME: per richiedere lavoro supplementare o per stipulare clausole flessibili ed elastiche non sarà più necessaria la specifica previsione da parte della contrattazione collettiva. Laddove non siano sussistenti disposizioni del CCNL, il lavoro supplementare può essere richiesto in misura non superiore al 15% rispetto all’orario concordato. Il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione del 15%. Le clausole flessibili ed elastiche possono essere individualmente pattuite presso le commissioni di certificazione, con diritto alla maggiorazione retributiva del 15% per le ore spostate o aggiunte.

Saranno previste più ipotesi affinché il lavoratore possa avere diritto alla trasformazione a part-time del contratto di lavoro.

LAVORO ACCESSORIO: saranno ampliate le possibilità di far ricorso a tale forma contrattuale, con aumento fino a 7.000 euro dell’ammontare annuo massimo che il lavoratore può percepire dalla totalità dei committenti.

Limite: rimane fermo il limite di 2000 euro per i committenti imprenditori o professionisti, che avranno la possibilità di acquistare i buoni orari esclusivamente con modalità telematiche. Divieti: non è consentito ricorrere al contratto di lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. Eventuali specifiche eccezioni saranno successivamente individuate con decreto del ministero del Lavoro.

SOMMINISTRAZIONE: possono essere somministrati con contratto a tempo indeterminato soltanto i dipendenti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato. La nuova disciplina fa cadere lo staff leasing per alcuni settori o tipologie di attività

Limiti: possono essere assunti lavoratori con contratto di somministrazione nella percentuale del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio.

Nessuna novità circa il contratto di lavoro intermittente, la cui disciplina resta sostanzialmente invariata.

Advertisement