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Prime indicazioni operative del DURC on line:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 19 del 8 giugno 2015, fornito le prime indicazioni operativa del DURC on line.

L’art. 4 del D.L.n. 34/2014, convertito nella L.n. 78/2014, recante “semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”, ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di DURC. In pratica, semplificando l’attuale sistema, gli interessati potranno accedere al DURC con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale per la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali (INPS e INAIL).

Con la Circolare n. 19/2015 il Ministero del Lavoro ha illustrato la nuova disciplina e al contempo ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

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Un primo chiarimento fornito dal Ministero riguarda i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva diversi dall’impresa, ad esempio lavoratori autonomi o soggetti titolari del credito, questi potranno accedere alla verifica subordinatamente alla sussistenza di “un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuare, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità”. Anche se, precisa ancora il Ministero, tali soggetti delegati in una prima fase di applicazione della nuova disciplinaresteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche”.

Invece per i “Requisiti di regolarità” in tempo reale, il Ministero ha precisato che tale ipotesi riguarda “i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – cioè tutti i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata .. che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.

Si rimanda per il resto dei chiarimenti alla Circolare n. 19 del 8 giugno 2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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