Indennità lavoratori autonomi volontari Corpo nazionale soccorso alpino:
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2015 il Decreto del 21 maggio 2015 del Ministero del Lavoro contenente indicazioni circa l’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corto nazionale del soccorso alpino e speleologico.
In base al Regolamento n. 379 del 1994 è previsto che l’importo sulla quale viene determinata l’indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativi ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con Decreto Ministeriale. Inoltre, ai sensi della L.n. n. 162 del 1992 (recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso), le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria. Inoltre, sempre il Regolamento n. 379 del 1994 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.
In considerazione dunque della necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all’incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l’anno 2015 è stato emanato dal Ministero del Lavoro il suddetto Decreto 21 maggio 2015.
Viene pertanto decretato quanto: la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti industria, per il 2015, è pari a Euro 2.079,60.
Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi sopra indicati, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile (Euro 2.079,60) per 22 (pari ad euro 94,53) oppure per 26 (pari ad euro 79.98), qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell’interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.
(Fonte: Ministero del Lavoro)