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Modifica Garanzia Giovani sugli aiuti de minimis

Il Ministero del Lavoro, con D.D. n. 169 del 2015 (pubblicato il 3 giugno 2015) ha apportato una modifica alla disciplina relativa al bonus di assunzione relativo al programma Garanzia Giovani (D.D. n. 1709 del 2014) che riconosce al datore di lavoro che procede all’assunzione di un lavoratore iscritto al suddetto programma, la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti di cui agli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

In pratica il D.D. n. 169/2015 ha modificato il D.D. 1709 del 2014 l’art. 7 (Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incumulabilità con altri incentivi), aggiungendo al comma 1 un ulteriore periodo che viene trascritto in grassetto per comodità e pertanto: 1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, ovvero, anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto”.

Giova ricordare che per regime “de minimis” si intendono gli aiuti di piccola entità, ossia entro 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, erogati dallo Stato alle imprese.

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Quindi, grazie al programma Garanzia Giovani, le imprese che assumono lavoratori iscritti al programma con contratto a tempo indeterminato e/o di apprendistato professionalizzante o di mestiere possono usufruire di un incentivo compreso tra 1.500 e 6.000 euro in base alla c.d. “classe di profilazione” del giovane, cioè della sua difficoltà ad essere inserito nel mercato del lavoro.

Inoltre per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata inferiore a 6 mesi l’incentivo è fruibile in 6 quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Per il resto il testo del D.D. n. 1709 del 2014 resta invariato.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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