Riduzione contributiva assicurazione lavoratori agricoli:
L’INAIL informa che dal 1° giugno 2015 si riaprono i termini per la presentazione delle richieste per la riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2015.
Le aziende interessate dovranno inviare le istanze di riduzione dei contributi, esclusivamente con modalità telematica, compilando l’apposito modello (reperibile sul sito istituzionale dell’INAIL) con il quale dichiarano il possesso dei requisiti necessari per usufruire dei benefici previsti dall’art. 1, comma 60, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, come risulta dalle Istruzioni per la compilazione.
Le istanze possono essere inviate fino al 30 giugno 2015.
I requisiti previsti per usufruire dei suddetti benefici, come si legge nel documento INAIL contenente le Istruzioni operative, sono i seguenti:
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- essere attive da almeno un biennio;
- dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento (per l’annualità 2015 il biennio è 2013-2014).
- non essere state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sul punto relativo all’essere attive almeno da un biennio, l’INAIL precisa che tale requisito è soddisfatto se nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all’INPS attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico).
Invece, per quanto riguarda il rispetto, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni, igiene nei luoghi di lavoro, ecc., l’INAIL precisa che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f).
(Fonte: INAIL)