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Contratto di lavoro a tutele crescenti e offerta di conciliazione

tasso di disparità di trattamento

Contratto di lavoro a tutele crescenti e offerta di conciliazione:

Con Nota Direttoriale del 27 maggio 2015 il Ministero del lavoro ha reso note le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti in attuazione della L.n. 183/2014 ed in particolare sulla comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione.

Al riguardo, si legge quanto segue nella Nota Direttoriale del 27 maggio 2015.

In data 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella G.U. il Decreto Legislativo n. 23 del 2015, attutivo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act) in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che è entrato in vigore il successivo 7 marzo 2015.

Tale decreto introduce, come è noto, un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

Tale norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

Tale conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all’articolo 2113, comma 4, del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

Ai fini del monitoraggio sull’attuazione di tale disposizione, il legislatore impone al datore di lavoro oltre alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, una ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, a partire dal 1° giugno 2015, nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione come sopra descritto.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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