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Telelavoro negli Studi Professionali:

Il nuovo CCNL degli Studi Professionali, sottoscritto lo scorso 17 aprile 2015, ha apportato delle novità rispetto alla precedente disciplina per rendere questo il contratto di telelavoro molto più facilmente utilizzabile da parte dei datori di lavoro.

Esso viene disciplinato dall’art. 58 il quale definisce il telelavoro come segue:

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo – In virtù dell’adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici – risultano modificate e che sono caratterizzate dalla delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l’utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l’organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l’azienda.

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A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:

  1. Telelavoro mobile;
  2. Hotelling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne”.

Quindi in base alla definizione del CCNL il telelavoro classico è quello svolto presso la propria abitazione, mentre l’Hotelling è quello svolto presso realtà esterne.

Come noto il contratto di telelavoro possono essere direttamente stipulati tra lavoratore e datore di lavoro, oppure possono essere il frutto di una trasformazione di un preesistente contratto di lavoro.

Inoltre questo tipo di contratto deve possedere tre caratteristiche fondamentali:

  • deve essere volontario
  • deve essere reversibile per scelta delle due parti contraenti (cioè datore e lavoratore) dopo un periodo di tempo predefinito;
  • infine debbono essere garantite pari opportunità relativamente alle iniziative formative e alla progressioni di carriera.

Nel contratto di telelavoro, poi, debbono essere indicati anche i seguenti elementi:

  • le condizioni con cui deve essere svolta la prestazione;
  • i legami funzionali e gerarchici tra lavoratore e datore;
  • la frequenza dei rientri nei locali del datore di lavoro;

Naturalmente i costi della strumentazione informatica sono a carico del datore di lavoro, tranne nel caso in cui il lavoratore decida di utilizzare mezzi propri ritenuti idonei dal datore di lavoro.

Gli obblighi del telelavoratore sono invece i seguenti:

  • rendersi disponibile in una determinata fascia oraria (giornaliera, settimanale o mensile), che viene concordata in anticipo con il datore di lavoro, per la ricezione delle eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro;
  • rendersi disponibile, previo preavviso di almeno un giorno, a partecipare alle riunioni presso la sede del datore di lavoro.

Inoltre a norma dell’art. 64 – sui controlli a distanza – il CCNL precisa che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge 300/1970, in quanto sono funzionali allo svolgimento del rapporto.

Sono altresì garantiti al telelavoratore i diritti di accesso all’attività sindacale svolta nella struttura lavorativa tramite l’istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro.

L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque (otto ore dal Lunedì al Venerdì) o sei giornate e in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.

È prevista altresì la sottoscrizione di una polizza assicurativa, a carico del datore di lavoro, relativa ai locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.

Per quanto riguarda gli infortuni, verrà condotta un’azione congiunta (tra le Parti: CONFPROFESSIONI e Organizzazioni sindacali) nei confronti dell’INAIL e delle Istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo integrale del CCNL degli Studi Professionali allegato al presente articolo.

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