Insubordinazione lieve e insubordinazione grave:
Un lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione da parte di un suo superiore e che per tale motivo utilizzi contro di lui parole offensive e volgari pur senza rifiutare di svolgere la sua prestazione potrà esser considerato responsabile di insubordinazione lieve e non già di insubordinazione grave (comportamento illecito sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento). Per la Suprema Corte infatti il comportamento del lavoratore che offende il datore di lavoro in uno stato di turbamento psichico transitorio dovuto a “maliziose delazioni”, è una insubordinazione lieve, tale da escludere la più grave delle sanzioni disciplinari. È il principio reso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 2692 del 2015.
Il caso all’esame della Corte Suprema, come si legge nella sentenza n. 2692/2015 riguardava la seguente vicenda.
Con sentenza del 21 febbraio 2014 la Corte d’appello di Napoli, accogliendo il reclamo ex art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012 n. 92, dichiarava l’illegittimità del licenziamento in tronco intimato dalla s.p.a. Magnaghi aeronautica al dipendente T.M. per atti di grave insubordinazione (art. 10, lett. a, c.c.n.l. di categoria), consistiti nell’essersi rivolto ad un diretto superiore, che l’aveva invitato a collaborare per una serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari.
La Corte d’appello rilevava che il T. aveva parlato nella convinzione di essere vittima di un’ingiusta delazione e perciò in stato di turbamento psichico transitorio, non aveva rifiutato nemmeno in parte la prestazione lavorativa né aveva inadempiuto alcun obbligo contrattuale e tanto meno aveva contestato i poteri dei superiori. I suoi precedenti disciplinari, nel corso di un rapporto iniziato nel 1981, erano stati trascurati dalla stessa datrice di lavoro nella lettera di contestazione dell’addebito. Infine la grave insubordinazione, che comportava la sanzione espulsiva, era nel contratto collettivo accostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento. Ciò considerato, l’illecito disciplinare, certamente sussistente, doveva essere qualificato come insubordinazione lieve, degna di sola sanzione conservativa (art. 9 c.c.n.l.). Contro questa sentenza la s.p.a. Magnaghi aeronautica ricorre per cassazione mentre il T. resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.
La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente e confermava quindi la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale veniva dichiarata l’illegittimità del licenziamento in tronco intimato al dipendente.