Decreto legge rivalutazione pensioni:
È stato pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21 maggio 2015 il Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015contenente disposizioni urgenti in materia di rivalutazione pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR che prevede il rimborso parziale e progressivo degli arretrati.
Il suddetto D.L. n. 65/2015 è entrato in vigore ieri, 21 maggio 2015.
Per quel che qui interessa, l’art. 1 – misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni -stabilisce che, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella Sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
Poi, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione automatica è riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20%;
b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 %.
Le somme arretrate sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)