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Decreto legge rivalutazione pensioni:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21 maggio 2015 il Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015contenente disposizioni urgenti in materia di rivalutazione pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR che prevede il rimborso parziale e progressivo degli arretrati.

Il suddetto D.L. n. 65/2015 è entrato in vigore ieri, 21 maggio 2015.

Per quel che qui interessa, l’art. 1 – misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni -stabilisce che, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella Sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

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La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100% per i   trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

b) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo   complessivo   dei   trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

c) nella misura del 20% per   i   trattamenti pensionistici complessivamente superiori   a   quattro   volte   il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;

Poi, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione automatica è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20%;

b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 %.

Le somme arretrate sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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