Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni:
L’INPS, con la Circolare n. 103 del 21 maggio 2015, ha informato gli interessati circa i contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2015.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 103/2015.
- Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2015, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto, le aliquote per l’anno 2015 sono così fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
Concedente | Concessionario | Totale |
19,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 28,19% |
- Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
- Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione | 2,75% |
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 | 3,1185% |
Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 103/2015 allegata al presente articolo.
(Fonte: INPS)