Advertisement

Esodo lavoratori esente da contributi:

Vanno escluse dall’imponibile contributivo, in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo le retribuzioni conseguite con un apposito accordo per la erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tale senso nell’atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.

È quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 10046 del 15 maggio 2015 (Presidente: Roselli; Relatore: Amoroso) a seguito di ricorso proposto dall’INPGI – Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, avente ad oggetto le obbligazioni contributive di una società “in relazione a 173 verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti dal 1996 al 2000”, rigettato dalla Corte Suprema con le motivazioni di cui alla sentenza n. 10046/2015.

La Legge n. 153/1969 disciplina – come è noto – l’esenzione contributiva per gli incentivi all’esodo ed in particolare l’art. 12, comma 4, lettera b) della citata legge prevede (nel testo vigente alla data dell’1.1.1998) che siano escluse da contribuzione “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”.

Advertisement

Rispetto alla previgente normativa, la disposizione di cui sopra amplia il gruppo delle somme escluse da contribuzione, estendendolo anche alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, precedentemente, erano esenti da contribuzione esclusivamente le somme corrisposte in caso di cessazione del rapporto di lavoro come incentivo all’esodo dei lavoratori. Ma, nonostante tale statuizione di legge, esiste un ampio contenzioso in materia, come anche confermato dalla sentenza n. 10046/2015.

 

Advertisement